Progetto
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine
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Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria 742.120
Art. 29 Rendiconto e verifica del raggiungimento degli obiettivi
1L’UFT ha diritto di consultare i documenti e i dati dei gestori dell’infrastruttura concernenti il settore infrastruttura.
2I gestori dell’infrastruttura presentano periodicamente all’UFT un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell’infrastruttura come pure lo stato degli investimenti e il coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L’UFT disciplina i dettagli del rendiconto, in particolare la periodicità.
3L’UFT può pubblicare i rapporti dei singoli gestori dell’infrastruttura.
4Se le prestazioni ordinate non sono fornite come convenuto o se gli obiettivi o i termini fissati non sono rispettati, l’UFT può disporre le misure del caso o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie.
5Se un progetto comporta rischi notevoli, in particolare geologici, l’UFT può esigere un rendiconto specifico secondo l’articolo 35 capoverso 2.
Sezione 7: Finanziamento dell’ampliamento
Art. 30 Principi
1L’UFT pianifica, gestisce e sorveglia il finanziamento dell’ampliamento.
2Stabilisce le scadenze per l’attuazione delle misure di ampliamento coinvolgendo i gestori dell’infrastruttura.
Art. 31 Convenzioni di attuazione
1Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria con i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici..Queste convenzioni possono includere prestazioni per la progettazione e la realizzazione.
2Le convenzioni di attuazione inerenti alla realizzazione comprendono:
a. importanti ipotesi di fondo;
b. gli obiettivi convenuti riguardo alla funzionalità, ai costi, al termine di messa in esercizio, se necessario suddivisi secondo criteri geografici o funzionali;
c. la descrizione delle prestazioni da fornire e, se del caso, delle progettazioni da effettuare;
d. i termini e i costi stabiliti per la fornitura di prestazioni parziali;
e. requisiti tecnici specifici;
f. l’organizzazione di progetto per l’attuazione e la collaborazione con l’UFT;
g. l’assegnazione del finanziamento, eventuali contributi di terzi e le disposizioni riguardanti il rincaro attestato.