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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine

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742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

sovraordinate di cui all’articolo 15 capoverso 1 e armonizza i principali contenuti della pianificazione d’intesa con l’UFT.

2L’UFT informa i gestori dell’infrastruttura almeno con due anni di anticipo sulle condizioni quadro per la convenzione sulle prestazioni.

3I gestori dell’infrastruttura assicurano l’armonizzazione tra i progetti per il mantenimento della qualità e le misure delle fasi di ampliamento.

Art. 14 Verifica di offerte di trasporto alternative

1Prima di importanti investimenti per il mantenimento della qualità di tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori (TRV), l’UFT incarica le imprese interessate, coinvolgendo i Cantoni e le regioni di pianificazione competenti, di verificare se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo-utilità.

2Oltre all’economicità, i criteri determinanti sono in particolare:

a. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV4;

b. i costi e i ricavi dei trasporti sulla linea interessata;

c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;

d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

Sezione 4: Pianificazione dell’ampliamento

Art. 15 Principi di pianificazione

1L’UFT stabilisce i principi di pianificazione e i criteri di valutazione delle singole fasi di ampliamento. A tal fine si fonda in linea di principio sugli ampliamenti già decisi ed elabora su questa base un’analisi del fabbisogno per il relativo anno di pianificazione. Tiene conto in particolare delle direttive finanziarie e in materia di trasporti, di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente come pure le questioni concernenti il materiale rotabile.

2L’UFT informa i Cantoni, i rappresentanti del settore del traffico merci e le imprese ferroviarie sui principi di pianificazione, il procedimento e lo scadenzario.

Art. 16 Svolgimento della pianificazione

1I Cantoni elaborano i programmi d’offerta per il TRV nelle regioni di pianificazione e ne stabiliscono l’ordine di priorità. Li armonizzano e si esprimono in merito alle pianificazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

2L’UFT elabora il programma d’offerta per il traffico merci. A tal fine coinvolge i rappresentanti del settore del traffico merci e tiene conto degli interessi dei Cantoni espressi nel corso dei lavori nelle regioni di pianificazione.

4 RS 745.1