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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine

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742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Sezione 5: Principi di finanziamento

Art. 20 Strumenti di finanziamento

1Il finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità è disciplinato da convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 51 Lferr.

2Il finanziamento dell’ampliamento è disciplinato da convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f Lferr. Queste convenzioni sono valide fino alla conclusione dei relativi progetti.

3I fondi sono prelevati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 20135 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.

Art. 21 Cofinanziamento da parte dei Cantoni

1La chiave per il calcolo delle partecipazioni cantonali al versamento di cui all’articolo 57 capoverso 1 Lferr pondera al 50 per cento sia per la Confederazione sia per i Cantoni i viaggiatori-chilometri e i treni-chilometri ordinati congiuntamente nel TRV.

2L’UFT calcola ogni anno le partecipazioni sulla base dei dati della procedura di ordinazione secondo l’ordinanza dell’11 novembre 20096 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori. Nel calcolo tiene conto delle offerte di trasporto su tratte e tronchi per la cui infrastruttura vengono erogati contributi dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Comunica ai Cantoni il risultato del calcolo alla fine di febbraio dell’anno precedente.

3Il versamento viene addebitato trimestralmente sul conto corrente di ogni Cantone presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 22 Piano d’investimento

1Il gestore dell’infrastruttura presenta ogni anno all’UFT il piano d’investimento aggiornato e concordato con l’impresa di trasporto ferroviario. Tale piano comprende le informazioni per almeno i cinque anni successivi.

2Il piano d’investimento contiene tutti i progetti pianificati per investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento come pure il relativo finanziamento, compreso l’eventuale finanziamento da parte di terzi. I costi dei progetti devono essere esposti per i gruppi di impianti prestabiliti.

Art. 23 Mutui

1Prima di effettuare il pagamento dei mutui ai gestori dell’infrastruttura, l’UFT verifica se questi ultimi possono coprire gli investimenti pianificati con i fondi di

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6 RS 745.16