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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine
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Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria 742.120
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ordinanza del 4 novembre 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.
Art. 42 Disposizioni transitorie
1Le convenzioni di finanziamento esistenti in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, restano in vigore e dal 2016 sono finanziate dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
2Le convenzioni sulle prestazioni 2013–16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
3I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013–16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati tramite convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.
4Agli ampliamenti finanziati dai Cantoni e da terzi prima del 2016 è applicabile l’articolo 34 capoverso 2.
Art. 43 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova