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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine
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742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
4. raccordo alle ferrovie esistenti e relativo finanziamento,
5. scadenzario per la realizzazione del progetto,
6. organizzazione dell’esercizio e della manutenzione,
7. coordinamento con altre procedure (p. es. utilizzazione della strada),
8. strategia di sicurezza,
9. considerazione delle esigenze delle persone con mobilità ridotta;
b. la seguente documentazione tecnica:
1. carta topografica in scala 1:25 000 con l’indicazione del tracciato e l’ubicazione delle stazioni e delle fermate,
2. profilo longitudinale in scala 1:25 000 con l’indicazione delle stazioni e delle fermate e il chilometraggio,
3. dati sullo scartamento, sul numero di binari, sulla declività, sul raggio minimo e sul genere di trazione nonché, in caso di trazione elettrica, sul sistema di corrente;
c. indicazioni sui legami fra il progetto e i piani settoriali e le strategie della Confederazione, i piani direttori cantonali, i piani direttori e i piani d’utilizzazione comunali, ed eventualmente i piani di sviluppo regionali;
d. un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente di cui agli articoli 7–11 dell’ordinanza del 19 ottobre3 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (1° grado);
e. un calcolo della redditività comprendente:
1. un piano di investimento,
2. un piano di finanziamento e la relativa prova,
3. un conto economico di previsione.
3In vista del rinnovo, della modifica (eccetto l’estensione) o del trasferimento della concessione, l’UFT decide, caso per caso, quali documenti deve comprendere la domanda.
4L’UFT comunica al richiedente quante copie della domanda e dei documenti devono essere presentate.
5Se i documenti allegati alla domanda sono incompleti o lacunosi, l’UFT impartisce un termine per completarli. Se questo termine trascorre inutilizzato, l’UFT non entra nel merito della domanda.
Art. 9 Consultazione
1L’UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto con una concessione per il trasporto di viaggiatori e i gestori dell’infrastruttura interessati.
2I Cantoni provvedono a rendere pubbliche in maniera adeguata le domande per il rilascio o la modifica delle concessioni. Informano l’UFT sui pareri di terzi pervenuti.