Progetto

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Sezione 9: Danni causati dalle forze della natura

Art. 37 Presupposti

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei gestori dell’infrastruttura, in particolare se essa genererebbe nel conto annuale costi non coperti superiori al 20 per cento dell’indennità annua o a un milione di franchi.

Art. 38 Imputazione di altre prestazioni

Nel determinare l’importo dell’aiuto finanziario si tiene conto dei contributi concessi dalla Confederazione in base ad altri atti normativi e delle prestazioni fornite da assicurazioni pubbliche e private.

Art. 39 Procedura

1Al più tardi un anno dopo il danno subito, i gestori dell’infrastruttura presentano all’UFT la domanda corredata dei necessari documenti giustificativi.

2L’UFT stabilisce l’ammontare e la data di versamento dell’aiuto finanziario in funzione dei crediti disponibili.

3L’UFT vigila affinché i contributi federali siano impiegati secondo le disposizioni ed esamina e approva i conteggi. Può concedere anticipi in caso d’urgenza.

Sezione 10: Mandati di ricerca

Art. 40

1

L’UFT decide in merito a domande di finanziamento per mandati di ricerca. A tal fine tiene conto dei benefici per il mantenimento del valore e l’esercizio efficiente e sicuro dell’infrastruttura ferroviaria come pure della delimitazione rispetto ad altri strumenti di promozione.

2

I lavori di pianificazione e progettazione di cui agli articoli 48a–48e Lferr non sono considerati lavori di ricerca.

3

Sono applicabili i principi generali di promozione di cui all’articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 20129 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art.41 Abrogazione di altri atti normativi

È abrogata la seguente ordinanza:

9 RS 420.1