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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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5. Ordinanza del 10 settembre 200814 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA)
Art. 8 cpv. 2 lett. c
2Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione:
c. le acque sotterranee e la zona S1 nonché, per i microrganismi, le zone S2 e Sh delle zone di protezione delle acque sotterranee;
6. Ordinanza del 12 maggio 201015 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 68 cpv. 1 e cpv. 3
1I prodotti fitosanitari non possono essere usati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee, qualora questi o i loro metaboliti rilevanti dal profilo biologico possano giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità.
3L’UFAG pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.
7. Ordinanza del 25 maggio 201116 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Allegato 7
N. 11
11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi
nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 199817 sulla protezione delle acque.