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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
Modifica del … Avamprogetto del 22.12.14
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 lett. c
Abrogata
Art. 17 cpv. 4
Abrogato
Art. 20 cpv. 3
Abrogato
Art. 21 cpv. 2
Abrogato
Art. 30 cpv. 2 e 3
2I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma elettronica. Su tali basi l’UFAM elabora la carta svizzera di protezione delle acque. A tal fine può trattare i dati pervenuti.
3Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico.
Art. 32a cpv. 1
1Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni un controllo visivo dei danni effettuato dall’esterno.
1 RS 814.201
2009–1993