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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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Art. 45 cpv. 5
5Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, in caso di necessità, modificare gli elenchi dei parametri e delle esigenze relative alla qualità delle acque, espresse in valori numerici, di cui all’allegato 2 numero 12 capoverso 5 e numero 22 capoverso 2.
Art. 51 cpv. 1 frase introduttiva
1Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:
Titolo prima dell’art. 51a
Capitolo 8a: Tassa federale sulle acque di scarico
Art. 51a Aliquota della tassa
La tassa secondo l’articolo 60b LPAc ammonta a 9 franchi all’anno per abitante. È determinante il numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico il 1° gennaio dell’anno civile per il quale è riscossa la tassa.
Art. 51b Dati dei Cantoni
All’UFAM i Cantoni devono:
a. annunciare annualmente entro il 31 marzo, per ogni stazione centrale di depurazione delle acque di scarico sul proprio territorio, il numero degli abitanti allacciati il 1° gennaio dell’anno civile in corso;
b. presentare i conteggi finali secondo l’articolo 60b capoverso 2 LPAc, pervenuti entro il 30 settembre dell’anno civile, unitamente alla domanda di indennità entro il 31 ottobre dello stesso anno civile.
Art. 51c Riscossione della tassa
1L’UFAM fattura alle parti assoggettate la tassa dovuta per l’anno civile in corso entro il 1° giugno. In caso di controversia sulla fattura, esso emana una decisione relativa all’emolumento.
2Su domanda del Cantone, l’UFAM può fatturare la tassa al Cantone a condizione che quest’ultimo dimostri di riscuotere la tassa presso le stazioni di depurazione delle acque di scarico sul proprio territorio secondo le medesime prescrizioni, analogamente all’UFAM. La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo.
3Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall’esigibilità. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento