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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine

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i. impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente debole o l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19945 sulla corrente forte autorizzati nella zona S3.

N. 221bisZona S

m

1Nella zona Sm non sono ammessi:

a. aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;

b. interventi di costruzione che hanno effetti pregiudizievoli sull’idrodinamica dell’acqua sotterranea;

c. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo e di acque di scarico comunali inquinate provenienti dai piccoli impianti di depurazione, nel rispetto delle esigenze di cui all’articolo 8 capoverso 2;

d. riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);

e. condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;

f. circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;

g. contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;

h. contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m3 per opera di protezione;

i. impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19947 sulla corrente debole o l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19948 sulla corrente forte autorizzati nella zona S3.

2Per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

4 RS 734.1

5 RS 734.2

6 RS 746.1

7 RS 734.1

8 RS 734.2