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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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Allegato alla modifica dell’OPAc (cifra II)
Allegato 2 (art. 6, 8, 13 e 47)
Esigenze relative alla qualità delle acque
N. 11 cpv. 1 lett. f
1La qualità delle acque deve essere tale che:
f. le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili.
N. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 n. 12
1La qualità delle acque deve essere tale che:
b. le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di organismi sensibili, come i salmonidi.
5Qualunque sia la portata del corso d’acqua, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si siano ben miscelate alle acque del ricettore naturale; restano riservate condizioni naturali particolari come l’afflusso d’acqua da torbiere, i fenomeni di piena o di acqua bassa.
N. Parametro Esigenze
12 Pesticidi organici 0,1 μg/l per ogni singola sostanza, se di seguito non
(biocidi e prodotti fitosanitari) diversamente disciplinato.
N. 22 cpv. 2 n. 11
2Le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate; restano riservate condizioni naturali particolari. Per quanto concerne le sostanze provenienti da siti inquinati, le esigenze menzionate nella seguente tabella non sono valide nella zona a valle di tali luoghi, in cui la maggior parte di tali sostanze viene degradata o trattenuta.
N. Parametro Esigenze
11 Pesticidi organici 0,1 μg/l per ogni singola sostanza. (biocidi e prodotti fitosanitari)