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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine

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Allegato 3.1 (art. 6 cpv. 1)

Immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale

N. 2 n. 1, 2, 8 e 9

2 Esigenze generali

N. Parametro Esigenze

1 Sostanze totali non Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:

disciolte – concentrazione in uscita: 20 mg/l

Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più:

– concentrazione in uscita: 15 mg/l

2 Richiesta chimica di Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:

ossigeno (COD) – concentrazione in uscita: 60 mg/l O2

ed

– efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 80 %

Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più:

– concentrazione in uscita: 45 mg/l O2

ed

– efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 85 %

8 Sostanze organiche che Efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate già a basse concentrazionie misurata in base a determinate sostanze: 80 % per acque di sono suscettibili di inqui- scarico di:

nare le acque (sostanze – impianti con più di 80 000 abitanti allacciati;

organiche in tracce) – impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino

imbrifero di laghi; il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è modesto per l’ambiente e l’approvvigionamento di acqua potabile;

– impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota di oltre il 10 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce; il Cantone designa gli impianti, che devono adottare misure, nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero;

– altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche;

– impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota di oltre il 5 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce se il corso d’acqua si trova in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l’approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero. Il Dipartimento stabilisce in un’ordinanza le sostanze sulla base delle quali misurare l’efficienza depurativa.