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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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Art. 41a cpv. 5 lett. abis
5Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
abissono molto piccole;
Art. 41c cpv. 1 e 2
1Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Purché non vi si oppongano interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:
a. gli impianti conformi alla destinazione della zona nelle zone densamente edificate;
b. le strade agricole e forestali con superficie non continuativamente rinforzata in caso di corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 4 metri, se gli spazi sono limitati topograficamente;
c. gli impianti che servono ai prelievi o alle immissioni d’acqua.
2Gli impianti e le colture perenni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a – c, nonché g – i dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto se sono stati realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e sono utilizzabili conformemente alla loro destinazione.
Art. 41cbisSuperfici coltive idonee all’utilizzazione agricola nello spazio riser-
vato alle acque
1Le superfici coltive idonee all’utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di attuazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In situazioni di emergenza, tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo a condizione che vi sia al riguardo un decreto del Consiglio federale.
2Le superfici coltive idonee all’utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque che a seguito di rivitalizzazioni o erosione non possono definitivamente più essere utilizzate come superfici per l’avvicendamento delle colture devono essere compensate.