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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine

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e agricole, le zone protette, i monumenti e i siti sottoposti alla protezione della collettività nonché i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le vie di comunicazione stradali e ferroviarie.

Art. 10 lett. i

I piani di situazione comprendono:

i. le captazioni d’acqua sotterranea, gli impianti di ravvenamento della falda freatica e le zone di protezione delle acque sotterranee;

3. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199011 sui rifiuti (OTR)

Art. 13 cpv. 1 lett. b

1Le scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani possono essere usate soltanto per la costruzione di strade, piazze e terrapieni. Le scorie:

b. possono essere usate soltanto fuori delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee.

Art. 43 lett. a

Per gli impianti di compostaggio nei quali sono riciclati all’anno più di 100 t di rifiuti compostabili valgono le seguenti esigenze:

a. non possono essere sistemati né in una zona né in un’area di protezione delle acque sotterranee.

Allegato 2

N. 1 cpv. 1

1Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

4. Ordinanza del 18 maggio 200512 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Allegato 2.4

N. 1.4 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

1Nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

11 RS 814.600

12 RS 814.81