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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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3bis
In deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l’Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d’intesa con l’UFAM, un’autorizzazione per l’uso di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee se:
a. il binario ferroviario si trova in una vasca impermeabile;
b. le acque di scarico sono smaltite al di fuori delle zone S2 o Sh di protezione delle acque sotterranee; e
c. la sostituzione dei prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti fosse sproporzionata.
Allegato 2.6
N. 2.1 cpv. 2
2I fanghi di depurazione non possono essere forniti.
N. 3.2.3 cpv. 1
1I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.
N. 3.3.1 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 e cpv. 3
1I concimi non possono essere impiegati:
e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee;
2I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.
3Per l’utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo l’autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.
N. 5
Abrogato