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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine

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N. 221terZona S

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1Nella zona S valgono le esigenze di cui al numero 221bis; inoltre non sono ammes-

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si:

a. impianti e attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile;

b. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo.

2Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

N. 222 rubrica, cpv. 1 lett. b e d

Zona S2

1Nella zona S2 valgono le esigenze di cui al numero 221; inoltre non sono ammessi:

b. scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);

d. altre attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile.

N. 223 Zona S1

Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono allo sfruttamento dell’acqua potabile.

N. 23 Aree di protezione delle acque sotterranee

1Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 222 capoverso 1. Se l’ubicazione e l’estensione della futura zona S3 sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui al numero 221 capoverso 1.

2Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 221ter capoverso 1. Se l’ubicazione e l’estensione della futura zona Sm sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui al numero 221biscapoverso 1.