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Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 20 pagine
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2Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti nelle zone S3 e Sm di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d’acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l’infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.
Allegato 2.5
N. 1.1 cpv. 1 lett. f e g, cpv. 3, cpv. 4 e cpv. 5
1I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:
f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee;
g. su e lungo binari ferroviari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.
3L’impiego di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee è disciplinato dall’ordinanza del 18 maggio 200513 sui prodotti fitosanitari.
4Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zu e Zo, i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d’acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.
5Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti, d’intesa con l’UFAM, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. L’Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.
N. 1.2 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 3bis
3Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4-6 per l’uso di prodotti fitosanitari:
b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati e mediante insetticidi che, in virtù dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari, sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiazzi non si trovino nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo;
c. per i vivai forestali al di fuori delle zone S1, S2, S3 e Sh di protezione delle acque sotterranee;