Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine

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droghe leggere (ad es. canapa) dev'essere sottoposto a una verifica dell’idoneità solo se conduce il battello in stato di incapacità.

Lett. c

Chi commette le infrazioni summenzionate denota un'inidoneità caratteriale.

Lett. d e cpv. 4

Nel caso di persone con disabilità fisiche esistono molte possibilità per ripristinarne l'idoneità a condurre (in particolare apportando trasformazioni ai battelli). Problematica è invece la situazione delle persone con disabilità psichiche. In questi casi occorre verificare se la malattia psichica è compatibile con la conduzione sicura di un battello. Per questo motivo, gli uffici cantonali AI dovranno poter notificare all’autorità competente in materia di navigazione i dati necessari a valutare l’idoneità e la competenza a condurre. In presenza di tale notifica, l’autorità competente in materia di navigazione effettua i necessari accertamenti. Il diritto di notifica degli uffici cantonali AI è sancito nella legge federale del 19 giugno 195917 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) (art. 66a cpv. 1bis disegno LAI; cfr. commento in merito). Dato che gli uffici AI non possono sapere se una persona è autorizzata a condurre oppure no, le autorità cantonali competenti provvedono a informarli.

Lett. e e cpv. 3

Come nel diritto vigente, i medici devono avere la possibilità di segnalare alle autorità cantonali competenti le persone che non ritengono idonee a condurre. Anche in futuro si rinuncia a sancire un obbligo di notifica in quanto sarebbe difficilmente attuabile e potrebbe deteriorare in modo permanente il rapporto tra medico e paziente.

Cpv. 2

In linea di massima, dal compimento dei 70 anni tutti i conduttori di battello devono sottoporsi ogni due anni a un controllo medico che attesti la loro idoneità a condurre. Attualmente soltanto i titolari di licenze di condurre battelli a titolo professionale sottostanno a disposizioni sul controllo dell'idoneità in funzione dell'età. Queste disposizioni, più severe, vanno mantenute.

Cpv. 5

Il capoverso prevede la possibilità di adottare misure qualora vi siano dubbi sulla competenza a condurre. La competenza a condurre comprende da un lato la conoscenza delle norme della circolazione e dei segnali, dall'altro la capacità di condurre un battello senza mettere in pericolo gli altri utenti, di interpretare correttamente le condizioni del traffico e di reagire in modo adeguato. In base alla lacuna individuata è adottata una delle misure elencate.

Cpv. 6

Il capoverso garantisce che, in caso di dubbi sull'idoneità a condurre di una persona, l'autorità competente in materia di navigazione possa informare ad esempio l'autorità competente per la circolazione stradale o quella di un altro Cantone.

Art. 18a Periodo d’attesa in seguito a conduzione senza licenza

(cfr. anche FF 2010 7508, ad art. 15e)

17 RS 831.20