Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine
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La revisione semplifica la verifica della capacità di condurre in quanto ammette l'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio, analogamente a quanto avviene nel settore della circolazione stradale. Rispetto alla prova del sangue, l'analisi alcolemica dell'alito offre una serie di vantaggi. L'esecuzione semplice e rapida, la non invasività e, non da ultimo, i costi contenuti per i diretti interessati giustificano l'introduzione di questo mezzo probatorio. Inoltre, l'analisi alcolemica dell'alito permette alle forze di polizia di liberare risorse da destinare alle altre attività di controllo.
Uno svantaggio è costituito dal fatto che, stando alle attuali conoscenze scientifiche, non esiste a tutt'oggi un fattore indipendente dalla situazione di misurazione che permetta di convertire la concentrazione di alcol nell'alito misurata in concentrazione di alcol nel sangue e viceversa. La conversione tra concentrazione di alcol nell'alito e concentrazione di alcol nel sangue risulta quindi difficoltosa. Questo svantaggio può essere ampiamente eliminato fissando uno specifico valore limite di concentrazione di alcol nell'alito che non comporti né un inasprimento né un allentamento rispetto ai valori stabiliti per la prova del sangue.
Nel complesso i vantaggi dell'analisi alcolemica dell'alito prevalgono nettamente sugli svantaggi. L'analisi ha dato buone prove nel settore della circolazione stradale ed è ben accettata dalla popolazione.
Nell'ultima revisione della LNI sono state adottate le disposizioni esecutive dettagliate per l'accertamento della capacità di condurre battelli. Tuttavia, non esiste a tutt'oggi una base giuridica per autorizzare l'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio. Occorre quindi ammettere, come è il caso nel settore della circolazione stradale, l'accertamento della capacità di condurre per mezzo di tale analisi. I dettagli, come l'utilizzo corretto degli apparecchi di misurazione, l'allestimento dei verbali, il riconoscimento dei laboratori e degli esperti nonché i requisiti procedurali saranno disciplinati nelle disposizioni esecutive.
I requisiti per gli strumenti di misura utilizzati sono retti dalla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20). L'Ufficio federale competente e l'Istituto federale di metrologia (METAS) accerteranno se occorre applicare requisiti particolari che vanno oltre quelli applicati nel settore della circolazione stradale.
1.2.3 Abrogazione dell'articolo 49
L'articolo 49 LNI prevede una pena per il trasporto illecito di persone. Poiché però il trasporto di persone non è retto dalla LNI ma dalla legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), la fattispecie penale del trasporto illecito di persone va stralciata dalla LNI, tanto più che non è coerente con l'articolo 57 capoverso 1 lettera c LTV. L'abrogazione dell'articolo 49 permette di eliminare questa incoerenza.
1.2.4 Introduzione di una base giuridica per la navigazione militare
Alla navigazione militare si applicano da tempo prescrizioni specifiche3. L'aggiunta all'articolo 56 permette di creare la necessaria base legislativa formale.
3 Ordinanza del 1° marzo 2006 sulla navigazione militare (ONM; RS 510.755)