Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine

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un bisogno generale. Ciò vale anche per l'adeguamento della fattispecie penale del trasporto illecito di persone.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto non ha legami diretti con le strategie nazionali del Consiglio federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto di revisione poggia sull'articolo 87 della Costituzione federale21 (Cost., competenza legislativa della Confederazione in materia di navigazione).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le acque di confine svizzere e il tratto del Reno tra Rheinfelden e Basilea sono disciplinati da accordi internazionali sulla navigazione interna. Poiché non interessa queste acque, la presente revisione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l'articolo 164 Cost. e l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200222 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl) l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. La presente revisione riguarda disposizioni di questo genere.

5.4 Subordinazione al freno delle spese

Poiché non comporta spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi, il presente progetto non sottostà alle disposizioni sul freno alle spese secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non crea una base giuridica per il versamento di sussidi e non contempla la concessione di crediti e la definizione di limiti di spesa.

5.6 Delega di competenze legislative

Il progetto prevede solo mandati legislativi al Consiglio federale che secondo l'articolo 182 capoverso 2 Cost. autorizzano a emanare norme di esecuzione per concretizzare la legge.

5.7 Protezione dei dati

Per attuare il progetto di revisione non è necessario trattare dati personali o adottare altre misure che potrebbero avere ripercussioni sulla protezione dei dati.

21 RS 101

22 RS 171.10