Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine

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ammissione. Il dispendio per le autorità competenti è molto elevato e vista la complessità sempre maggiore dei battelli in pratica l'esame non è più fattibile senza disporre di conoscenze specializzate in vari settori. A lungo termine questo potrebbe pregiudicare la sicurezza, il che va assolutamente evitato. Lo strumento più adatto in questo senso è la vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi. Le esperienze positive maturate in altri settori dall'UFT ma anche a livello europeo dimostrano che quest'approccio è appropriato.

Nell'ambito dell'esame ufficiale di un battello passeggeri, l'autorità competente potrà rinunciare del tutto o in parte all'esame del battello stesso o dei documenti presentati, limitandosi a esaminare il rapporto di sicurezza. Sono però sempre possibili controlli a campione.

I capoversi 3 e 4 sono stralciati dall'articolo 14 e spostati nella nuova sezione 1a.

Conformemente all'attuale capoverso 5, il Consiglio federale definirà i requisiti dettagliati per le perizie sulla sicurezza/i rapporti d'esame degli esperti indipendenti, che saranno inseriti nell'ordinanza del 14 marzo 199414 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e nelle disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 200715 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB).

Sezione 1a: Vigilanza

La revisione permetterà anche di migliorare la sistematica del capitolo 3. È infatti opportuno riunire in un'unica sezione gli esami successivi, le trasformazioni e le modifiche, aspetti importanti per la sicurezza della fase d'esercizio che ne risulteranno quindi valorizzati.

L'attuale capoverso 3 dell'articolo 14, che concerne gli esami successivi, viene spostato all'articolo 15a, il quale a sua volta viene integrato nella nuova sezione 1a (vigilanza). La sezione accoglierà anche l'articolo 15b sulle trasformazioni e le modifiche, disciplinate attualmente dall'articolo 14 capoverso 4. La revisione riflette meglio l'importanza che le trasformazioni e le modifiche hanno per la sicurezza e precisa nel contempo il tenore delle disposizioni.

Art. 15a Esami successivi

Le disposizioni dell'attuale articolo 14 capoverso 3, relative agli esami successivi, sono spostate nel nuovo articolo 15a. Secondo il capoverso 2, anche l'esame successivo dei battelli adibiti al trasporto professionale di persone dev'essere condotto in funzione dei rischi. Questo era già possibile, ma la LNI non lo ha mai menzionato espressamente. La nuova formulazione crea trasparenza in materia. Il Consiglio federale potrà emanare prescrizioni sull'esame successivo dei battelli (cpv. 3).

14 RS 747.201.7

15 RS 747.201.71; le disposizioni esecutive del DATEC all'ordinanza sulla costruzione dei battelli non sono pubblicate né nella RU. Possono essere consultate gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricate dal sito www.bav.admin.ch. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.