Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine

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L'articolo 18a introduce un periodo d'attesa in seguito a conduzione senza licenza. Attualmente un tale periodo è previsto all'articolo 21 capoverso 2 solo a seguito di revoca della licenza.

Art. 19 cpv. 3 e 4

Il capoverso 3 precisa quando la licenza viene revocata o quando il conduttore viene ammonito. Attualmente la legge non prevede questa precisazione.

Il capoverso 4 stabilisce che nel fissare la durata della revoca della licenza devono essere considerate le circostanze del singolo caso.

Art. 20–20b

Le disposizioni sono completate con l'aggiunta del termine «concentrazione di alcol nell'alito» (art. 20 cpv. 1 lett. d). Per accertare lo stato di ebrietà ci si baserà di regola sull’esito dell’analisi dell’alito e non più su quello della prova del sangue. Poiché non è possibile effettuare una conversione diretta dei valori, la LNI fissa i limiti della concentrazione di alcol nell’alito (cfr. commenti al n. 1.2.2)

Art. 24b cpv. 3 lett. a e c, 3bis, 4bis, 6 e 7

L'introduzione dell'analisi alcolemica dell'alito richiede l'adeguamento di varie disposizioni analogamente alla normativa applicabile alla circolazione stradale. Per maggiore chiarezza, l'attuale capoverso 6 verrà suddiviso in due capoversi (6 e 7).

Cpv. 7 lett. a

I limiti più severi di concentrazione di alcol nell'alito e nel sangue saranno applicabili alle persone che partecipano alla conduzione di un battello o che prestano servizio nautico a bordo anche nel caso di corse senza passeggeri o senza carico.

Cpv. 7 lett. d

Secondo la definizione di cui all'articolo 2 ONI, il termine «battello» («natante» nell'ONI) indica qualsiasi corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa. Pertanto le sanzioni penali in caso di incapacità di condurre sarebbero applicabili anche ai piccoli natanti senza motore. Tuttavia, vista la loro non pericolosità, il Consiglio federale deve poter escludere la punibilità in questi casi. Quest'eccezione sarà limitata ai piccoli canotti pneumatici o alle imbarcazioni da spiaggia.

Cpv. 7 lett. e

Come nel caso della circolazione stradale, il disciplinamento dei dettagli, quali l'utilizzo corretto degli apparecchi di misurazione, l'allestimento dei verbali, il riconoscimento dei laboratori e degli esperti nonché gli altri requisiti procedurali, sarà delegato all'Ufficio federale competente. Concretamente, sono dichiarate applicabili le disposizioni in vigore per la circolazione stradale. Questo ha senso in quanto, come nel settore della circolazione stradale, spetterà alla polizia cantonale eseguire i controlli. Tuttavia, la base giuridica attuale non è sufficiente.

Le altre lettere del capoverso 7 vengono leggermente modificate dal punto di vista redazionale.