Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine
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to del 18 maggio 19947 per l'ispezione dei battelli del Reno emanato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno.
Questi atti normativi, praticamente identici, dell'Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione del Reno si applicano alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri, alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3 come anche alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio8. In Svizzera queste norme si applicano sul tratto del Reno compreso tra Basilea e Rheinfelden. La direttiva9 e il Regolamento10 prevedono che le autorità competenti possono esentare del tutto o in parte un'imbarcazione dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, risulta che l'imbarcazione possiede in tutto o in parte i requisiti tecnici. Pertanto, a livello europeo esiste già la possibilità di rinunciare del tutto o in parte all'esame dei natanti a cura dell'autorità sulla base di attestati validi rilasciati da organismi di classificazione riconosciuti. La modifica proposta comporta un allineamento al diritto europeo applicabile.
1.5.2 Capacità di condurre
Le disposizioni del paragrafo 1.03 numero 4 del Regolamento di polizia del 1° dicembre 199311 per la navigazione sul Reno si applicano uniformemente nei principali Paesi europei interessati dalla navigazione interna (Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi). In linea di massima, contemplano le stesse disposizioni sull'incapacità di condurre di quelle contenute nella legislazione svizzera sulla navigazione interna. Tuttavia, non prescrivono come vada accertata l'incapacità in caso di ebrietà.
Il diritto europeo non contempla disposizioni in materia.
1.6 Attuazione
Le modifiche proposte sono molto dettagliate per quanto attiene alla vigilanza sulla sicurezza e alla capacità di condurre. Poiché per la loro attuazione sono necessarie prescrizioni supplementari, il progetto prevede una delega di competenze al Consiglio federale e una subdelega all'Ufficio federale dei trasporti.
1.7 Interventi parlamentari
Le presenti modifiche non vengono proposte in adempimento di interventi parlamentari.
7 RS 747.224.131; il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito www.bav.admin.ch (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
8 Art. 2 direttiva 2006/87/CE e § 1.02 Regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno
9 Art. 10
10 § 2.12
11 RS 747.224.111; il testo del regolamento non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito www.bav.admin.ch (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.