Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine
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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Introduzione dell'attestato di sicurezza e della vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi
Le modifiche proposte mirano ad adeguare la LNI alla prassi già adottata nel settore delle ferrovie4 e degli impianti a fune5 e a coinvolgere maggiormente nella procedura di autorizzazione i richiedenti, chiamati ad assumere in misura maggiore e sin dall'inizio del progetto la loro responsabilità di gestore di un battello passeggeri. In questo modo li si sensibilizza alle esigenze di sicurezza e al contempo si intensifica la collaborazione con l'autorità competente.
Finora l'UFT, che è anche l'autorità competente per il settore ferroviario e degli impianti a fune, ha raccolto esperienze positive con quest'approccio. L'organico esistente può verificare in modo approfondito i punti critici poiché viene sgravato da compiti di routine. Ciò permette di mantenere un elevato standard di sicurezza anche per i battelli, che diventano sempre più complessi.
1.3.2 Capacità di condurre
Le aggiunte proposte mirano ad adeguare la normativa sulla navigazione a quella sulla circolazione stradale, nell'interesse sia dei conducenti e dei conduttori che delle autorità d'esecuzione.
1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Gli adeguamenti proposti permettono una vigilanza efficiente sulla sicurezza dei battelli, precisano aspetti relativi alla capacità di condurre e alla fattispecie del trasporto illecito di persone e creano una base giuridica per la navigazione militare. Questi adeguamenti non hanno ripercussioni sulle finanze.
La creazione e la gestione di eventuali registri nel settore della navigazione avrebbero invece ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale. Se l'introduzione di registri fosse auspicata e ritenuta necessaria dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, la Confederazione prenderebbe in considerazione un (co)finanziamento da parte dei Cantoni. In tal caso occorrerebbe quantificare i costi e definire le modalità di finanziamento e la ripartizione delle competenze.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
1.5.1 Introduzione dell'attestato di sicurezza e della vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi
Nell'Unione europea l'ammissione delle navi della navigazione interna è retta dalle disposizioni della direttiva 2006/87/CE6. Questa, a sua volta, poggia sul Regolamen-
4 RS 742.101
5 RS 743.01
6 Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, GU L 389 del 30.12.2006 pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/49/UE, GU L 272 del 12.10.2013 pag. 41.