Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 16 pagine

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Progetto per la consultazione

1 Punti essenziale del progetto

1.1 Situazione iniziale

La Confederazione ha emanato la legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna (LNI) sulla base dell'articolo 87 della Costituzione federale2, secondo cui la legislazione sulla navigazione compete alla Confederazione. L'articolo 14 LNI disciplina l'esame ufficiale dei battelli, che rappresenta il presupposto per il rilascio di una licenza di navigazione. La licenza è rilasciata unicamente se il battello è conforme alle prescrizioni della legislazione sulla navigazione e se è stata conclusa un'assicurazione di responsabilità civile (art. 13 cpv. 1 e 2 LNI).

La verifica della conformità alle prescrizioni nell'ambito della procedura di ammissione può rivelarsi molto complessa e dispendiosa in particolare per i battelli passeggeri poiché in quasi tutti i casi si tratta di modelli «unici», costruiti ed equipaggiati in base alle esigenze specifiche dei clienti. Attualmente, l'unica semplificazione prevista è l'esame di tipo, previsto per i battelli costruiti in serie, i loro elementi e i loro accessori (art. 12 cpv. 2 LNI), che possono essere esentati dall'esame individuale (art. 14 cpv. 2 LNI). Questa semplificazione, tuttavia, non trova generalmente applicazione nel caso dei battelli per passeggeri, proprio per i motivi summenzionati.

Negli ultimi tempi si sono verificati vari incidenti imputabili all'incapacità o alla ridotta capacità del conduttore. Per questi casi il diritto vigente prevede già sanzioni efficaci (revoca della patente, sanzioni penali). La LNI contempla anche disposizioni sulla verifica della capacità di condurre battelli. Queste disposizioni corrispondono ampiamente a quelle della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e prevedono in particolare, oltre alla prova del sangue, l'analisi alcolemica dell'alito. Attualmente quest'analisi non è considerata esplicitamente un mezzo di prova e questo ostacola l'esecuzione effettiva delle disposizioni.

Nell'ambito della revisione parziale, il Consiglio federale ha esaminato l'opportunità di creare registri centrali dei battelli, dei proprietari, delle misure amministrative e delle autorizzazioni a condurre analoghi a quelli che esistono nel settore della circolazione stradale. Tuttavia, il progetto in consultazione non prevede una proposta in tal senso poiché è probabile che, nonostante i vantaggi offerti ai Cantoni incaricati dell'esecuzione della LNI, questi registri comporterebbero costi (iniziali) elevati e presenterebbero un rapporto costi/benefici negativo visto l'esiguo numero di casi. Per permettere all'Ufficio federale competente di conoscere la posizione dei Cantoni e degli ambienti interessati su questo tema, nel questionario allegato figura comunque una domanda (domanda 3) relativa a un'eventuale introduzione di registri centrali.

La revisione permette infine di eliminare alcune incongruenze nella LNI.

1 RS 747.201

2 RS 101