Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/173: Proroga della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est · 16 pagine

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Parlamento una proposta per il rinnovo del contributo unicamente nel contesto delle relazioni complessive con l’UE e a condizione che evolvano in maniera positiva. Una soluzione negoziata con l’UE per il consolidamento e il rinnovo della via bilaterale sarebbe soggetta a referendum.

3. La nuova normativa proposta

3.1 Antecedenti

Le attività per l'aiuto alla transizione si sono basate in un primo tempo sul decreto federale del 25 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell’Est. Poiché la sua validità è stata limitata a dieci anni, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il «Messaggio concernente la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell’Est» del 31 marzo 200411. Questo provvedimento, approvato dalle Camere federali e successivamente dal popolo nel 2006, è entrato in vigore il 1°giugno 2007. Conformemente all'articolo 22 capoverso 3, la validità della legge è limitata a dieci anni. Nel messaggio del 31 marzo 2004, al N. 1.2. il Consiglio federale ha sottolineato che la transizione è un compito a lungo termine . «Si può affermare che la transizione si protrarrà ancora a lungo e che è necessario continuare a sostenerla. La cooperazione con i Paesi dell’Est rimarrà a lungo un elemento chiave delle nostre relazioni estere». Limitando la durata di validità della legge a dieci anni, il Consiglio federale non ha dato per scontato che l'obiettivo della transizione sarebbe stato raggiunto in questo intervallo di tempo ma ha ritenuto «necessario rivalutare la situazione entro dieci anni», tenendo conto dei ritmi molto diversi ai quali essa è avanzata nelle varie regioni (Caucaso del Sud, Asia centrale, Paesi europei della CSI). Di fatto, i Paesi dell'Est diventati membri dell'Unione europea hanno più o meno completato il processo di transizione, cosicché il sostegno apportato dalla Svizzera si è focalizzato maggiormente sull’attenuazione delle disparità economiche e sociali. La cooperazione con i Paesi dell’Est e della CSI si concentra ora sui Paesi non membri dell’UE dell’Europa del Sud-Est, la Moldova, l’Ucraina, il Caucaso del Sud e l’Asia centrale.

3.2 Pertinenza della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Nel corso degli otto anni di attuazione, la legge del 24 marzo 2006 si è rivelata uno strumento utile per guidare e regolamentare le attività della Confederazione nell'ambito dell'aiuto alla transizione. Chiara in obiettivi e priorità, essa ha tuttavia lasciato un margine di manovra in termini di modalità di attuazione necessarie per l'adattamento alle esigenze. Oggi gli obiettivi definiti nell'articolo 2 e i principi esposti nell’articolo 3 mantengono piena validità. Ciò emerge chiaramente dal confronto di questi due articoli con l'elenco delle sfide di transizione ancora da cogliere indicato nel N. 1.1.3 del presente rapporto. Nel corso di quel periodo, le modalità di intervento sono cambiate; alcuni strumenti, come le garanzie di credito che erano in voga all'inizio dell'aiuto alla transizione per supplire alle restrizioni della Garanzia dei rischi all'esportazione, non rispondono più alle necessità odierne. Tuttavia, la legge del 24 marzo 2006 non ha previsto modalità precise d'intervento, ma si è limitata a enumerare strumenti cui è possibile ricorrere, evitando così di imporre rigide condizioni.

3.3 Proposta

Su questo sfondo, il Consiglio federale propone di estendere la validità della legge federale sulla cooperazione degli Stati dell'Europa dell'Est fino alla fine del 2024, senza ulteriori modifiche. La data ultima per questa estensione è fissata in modo da coincidere con la fine del periodo di impegno dei due crediti quadro che, se approvati dalle Camere federali, sostituiranno il credito di 1125 milioni di franchi stanziati per il periodo 2013-2016.

La summenzionata legge, di cui il Consiglio federale propone di estendere la validità, continuerà a offrire la base legale per il contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata. Il prolungamento della base legale non anticipa la questione di eventuali contributi futuri ai nuovi Stati membri dell'UE. A seconda dell'andamento dei negoziati bilaterali e dell'evoluzione delle relazioni generali con l’UE, il Consiglio federale e il Parlamento conservano la facoltà di decidere in merito a un eventuale futuro contributo all'allargamento.

11 04.021