Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/173: Proroga della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est · 16 pagine
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L’evoluzione degli ultimi dieci anni suggerisce che dopo il 2024 l’aiuto ai Paesi in transizione si concentrerà sugli Stati che si trovano in coda rispetto al gruppo. Si tratta di Paesi in cui i problemi di trasformazione economica e politica sono inaspriti dal fatto che sono anche nazioni in sviluppo, confrontate a seri problemi di povertà, carenze di infrastrutture e fragilità della società e delle istituzioni. La differenza tra gli strumenti d'intervento e gli approcci utilizzati nel Sud del mondo (Paesi in via di sviluppo) e nell’Est (Paesi in transizione), che è stata tracciata vent'anni fa, si è attenuata nel corso degli anni. Alla luce di questa convergenza, si prevede che un ulteriore sostegno ai Paesi dell'Est dopo il 2024 sia effettuato nell'ambito della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.12 I contributi della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata non fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo ai sensi della definizione del Comitato di aiuto alla sviluppo dell’OCSE. Essi non potrebbero quindi essere concessi in base alla legge sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. Ne deriva che la base legale per il contributo all'allargamento rimarrà limitata nel tempo.
4. Commento
Gli articoli da 1 a 21 della legge e i capoversi 1 e 2 dell’articolo 22 rimangano invariati. Essi sono oggetto di un commento dettagliato nel Messaggio concernente la legge federale del 24 marzo 2004 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.
All'articolo 22 è aggiunto il capoverso 4 come segue: «La validità della legge è rinnovata fino al 31 dicembre 2024».
5. Conseguenze
5.1 Conseguenze per la Confederazione
Con il prolungamento della base legale non viene deciso alcun nuovo contributo finanzario. Le conseguenze finanziarie e gli effetti sul personale della legge federale dipendono dai crediti quadro che saranno presentati al Parlamento per approvazione e si baseranno sulla presente legge.
5.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni
La legge federale di cui si propone l'estensione di validità non genera alcuna conseguenza finanziaria o di altro tipo né per i Cantoni, né per i Comuni. Sebbene i progetti di cooperazione possano essere puntualmente realizzati con i Cantoni e i Comuni, per esempio per completare utilmente dei partenariati internazionali, l’esecuzione della legge federale incombe esclusivamente alla Confederazione e non implica quindi alcuna spesa per i Cantoni o i Comuni.
5.3 Conseguenze per l'economia
Le conseguenze per l'economia dipendono dai crediti quadro decisi dal Parlamento. In generale, le conseguenze economiche della cooperazione con i Paesi dell'Est sono descritte nel Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013-2016 al N. 6.3. Un nuovo studio sulle ricadute economiche dell'aiuto sarà condotto nel 2015. Le possibili ricadute saranno descritte nel Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020.
6 Collegamenti con il programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011-201513, né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011-201514.
La proroga in tempo utile della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, che ha una valenza limitata al 31 maggio 2017 permetterebbe di proseguire la cooperazione con l'Europa dell'Est e la CIS. Il progetto è quindi sufficientemente urgente da dover essere sottoposto al Parlamento senza indugio.
12 RS 974.0
13 FF 2012 305
14 FF 2012 6413