Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/173: Proroga della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est · 16 pagine
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7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e conformità alle leggi
La legge federale proposta disciplina misure attinenti alla politica estera della Svizzera. Essa si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione una competenza globale in materia di affari esteri.
7.2 Forma dell'atto legislativo
Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., il presente atto legislativo è soggetto al referendum facoltativo.
7.3 Freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., disciplina che le nuove spese siano decise a maggioranza qualificata qualora superino un determinato importo. Il presente atto legislativo non comporta tuttavia nuove spese. L’articolo 10 della legge federale del 24 marzo 2004 prevede unicamente che il Parlamento approvi crediti quadro per stanziare mezzi finanziari a favore della cooperazione con l’Europa dell’Est.
7.4 Rapporto con il diritto europeo
La legge federale del 24 marzo 2006, di cui nel presente rapporto si propone l'estensione di validità, non ha alcun nesso con il diritto europeo. L’orientamento e gli scopi della legge federale corrispondono tuttavia alla politica dell'UE e dei suoi Stati membri di sostenere gli Stati dell'Europa dell’Est nel loro sforzo di portare a termine la transizione politica, economica e sociale.