Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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4 Compatibilità con gli obblighi internazionali della
Svizzera
Le nuove disposizioni dell’ordinanza sono equivalenti alle prescrizioni del diritto UE in conformità con il regolamento (UE) n. 576/201323 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201324. Le nuove disposizioni dell’ordinanza sono compatibili con l’Allegato veterinario CH-UE. Nel quadro di un futuro adattamento dell’Allegato veterinario, tramite decisione del Comitato misto veterinario, sarà necessario ancorare questo adattamento dell’ordinanza anche a livello del diritto internazionale ai fini dell’aggiornamento dell’equivalenza (nel quadro dell’attualizzazione dell’allegato 2 in allegato 11).
23
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.
24
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.