Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizo-

oziologica favorevole riguardo alla rabbia

I capoversi 1 e 2 disciplinano che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario; tale norma coincide con l’articolo 15 capoversi 1 e 4 OIAC.

Il capoverso 3 regolamenta l’obbligo di vaccinazione antirabbica e ricalca l’articolo 15 capoversi 2 e 3 OIAC. Secondo il capoverso 4, d’ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sottoposti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il periodo d’attesa di 21 giorni. Nell’articolo 15 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previsto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età inferiore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un’ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel soddisfare gli ulteriori requisiti di cui al capoverso 4 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l’articolo 15 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è comunque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltanto una dichiarazione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

Questa disposizione stabilisce che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario; la norma ricalca le disposizioni valide precedentemente sull’attestato veterinario secondo l’articolo 16 capoversi 1, 2, 6 e 7 OIAC.

Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 7 OIAC. Tuttavia, nella nuova ordinanza viene precisato che i documenti necessari alla verifica della domanda d’autorizzazione devono essere inoltrati insieme alla domanda stessa. Questa autorizzazione ha lo scopo di consentire un esame preliminare del rispetto delle condizioni d’importazione; si tratta infatti di assicurare il disbrigo efficiente e tempestivo dei relativi controlli.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

L’articolo 15 disciplina la titolazione e coincide ampiamente con l’articolo 16 capoversi 3-5 OIAC. D’ora in poi, conformemente al capoverso 3 è possibile rinunciare a una titolazione se gli animali provengono da uno Stato o un territorio con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia anche se, prima di giungere in Sviz-