Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Sezione 2: Controlli al momento dell’importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24 Importazione per via aerea

In questa disposizione sono descritti i controlli che vengono eseguiti al momento dell’importazione per via aerea. Il capoverso 1 corrisponde materialmente all’articolo 20 capoverso 1 OIAC. Inoltre, in conformità con il corrispondente atto normativo dell’UE (articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/201310), viene qui esplicitato anche l’obbligo per l’Amministrazione delle dogane di annotare il controllo eseguito nel passaporto per animali da compagnia oppure nel certificato veterinario. Ciò consente di constatare (al momento di passare la frontiera oppure successivamente all’interno del Paese) se il necessario controllo è stato davvero eseguito oppure se è stato deliberatamente eluso. Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a (nonché dall’Islanda e dalla Norvegia) che vengono importati nel territorio d’importazione (escluse le enclavi doganali svizzere), l’Amministrazione delle dogane esegue soltanto controlli a campione del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d’importazione da parte. Per gli animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse Islanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito vengono eseguiti soltanto controlli a campione del rispetto delle ulteriori condizioni d’importazione.

Art. 25 Transito per via aerea

Nella nuova ordinanza vengono d’ora in poi espressamente regolamentati anche i controlli per il transito. Gli animali da compagnia provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere c e d che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d’importazione e che, in seguito, vengono fatti transitare su strada o per ferrovia attraverso il territorio d’importazione, vanno trattati (per quanto riguarda i controlli) nello stesso modo come all’importazione per via aerea diretta. Sul transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dall’Islanda e dalla Norvegia attraverso il territorio d’importazione (escluse le enclavi doganali svizzere), vengono eseguiti soltanto controlli per campionatura del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d’importazione da parte dell’Amministrazione delle dogane. Per gli animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse Islanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito viene eseguito un controllo a campione del rispetto delle ulteriori condizioni di transito.

10 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.