Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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applicano anche gli eventuali requisiti vigenti nei singoli Stati. Tuttavia, non viene eseguito nessun controllo al momento dell’esportazione.

Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati al di fuori dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia, spetta al detentore o alla persona autorizzata informarsi sulle condizioni d’importazione del Paese di destinazione e attenervisi. In Svizzera non viene effettuato alcun controllo al momento dell’esportazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti

Questa disposizione ricalca l’articolo 6 OIAC. Tuttavia è precisato in quali casi un passaporto per animali da compagnia, necessario secondo la nuova ordinanza, oppure un certificato, previsto sempre secondo la nuova ordinanza, vanno presentati all’Amministrazione delle dogane al momento dell’importazione o del transito.

Art. 20 Traduzione dei documenti

La disposizione coincide con l’articolo 11 OIAC.

Capitolo 5: Controlli e misure

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 e 22 Controllo del numero massimo all’importazione e in caso di transito

Queste due disposizioni regolamentano i controlli generali, validi per tutte le specie di animali da compagnia, che devono essere eseguiti da parte dell’Amministrazione delle dogane.

L’Amministrazione delle dogane controlla – sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che giungono per via aerea diretta in un aeroporto nazionale secondo l’articolo 4 e che vengono o importati in Svizzera oppure fatti transitare attraverso la Svizzera con un altro mezzo di trasporto – il rispetto del numero massimo ammesso di animali da compagnia al seguito. Al momento dell’importazione e del transito via terra di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, l’Amministrazione delle dogane verifica tramite controlli a campione il rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito.

Art. 23 Ricorso al servizio veterinario di confine

Questa disposizione disciplina la collaborazione tra l’Amministrazione delle dogane e il servizio veterinario di confine durante i controlli negli aeroporti nazionali secondo l’articolo 4.