Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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Art. 30 Misure da parte dell’autorità cantonale
L’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali, a condizione che la relativa competenza non spetti al servizio veterinario di confine. Questo vale anche se, a scoprire in Svizzera e a notificare animali importati o fatti transitare illegalmente, sono privati o altri organi diversi dall’Amministrazione delle dogane. Dato che non sono consentiti l’importazione e il transito di animali da compagnia che non soddisfano i relativi requisiti, fondamentalmente la prima misura adottata al confine è quella del respingimento. Tuttavia, per motivi legati al benessere degli animali e dettati dalla proporzionalità, in singoli casi l’autorità cantonale può anche optare per altre misure.
Art. 31 Misure da parte del servizio veterinario di confine
L’articolo 31 sancisce le misure a disposizione del servizio veterinario di confine e ricalca l’articolo 22 OIAC.
Se le condizioni d’importazione o di transito non sono soddisfatte, gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e importati o fatti transitare attraverso un aeroporto secondo l’articolo 4 vengono portati direttamente dall’Amministrazione delle dogane nei locali del servizio veterinario di confine adibiti alla quarantena. Spetta infatti a quest’ultimo decidere circa le misure da adottare.
Fondamentalmente, gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito vanno respinti immediatamente: in questo caso, l’importazione o il transito non sono consentiti. Ma visto che è sempre parimenti necessario tenere conto del benessere degli animali, in concreto possono essere prese in considerazione anche altre misure.
Capitolo 6: Tasse e assunzione dei costi
Art. 32
L’OIAC non contiene finora nessuna regolamentazione riguardo all’assunzione delle spese. Invece, d’ora in poi nella nuova ordinanza, per le autorizzazioni e i controlli eseguiti dall’USAV (tramite il servizio veterinario di confine) si rimanda all’ordinanza del 30 ottobre 198512 sulle tasse dell’USAV. Il detentore o la persona autorizzata deve farsi carico dei relativi costi, conformemente al principio della copertura dei costi sancito nell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm13). Ciò significa che i costi complessivi derivanti per l’USAV dallo svolgimento dei compiti affidatigli dovrebbero essere finanziati attraverso i proventi delle tasse. Inoltre vengono addossati al detentore o alla persona autorizzata anche i costi per i controlli dell’autorità cantonale competente nonché per le eventuali misure disposte dall’autorità cantonale competente o dal servizio veterinario di confine. Questo principio vale già finora poiché – in considerazione del fatto che l’OIAC non prevede nessuna prescrizione specifica in merito –, si applicano le disposizioni dell’OITE.
12 RS 916.472 13 RS 172.041.1