Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

lavorativo di più di mezz’ora. Nel frattempo agli Stati membri dell’UE (come pure alla Svizzera) è di nuovo data la facoltà di decidere autonomamente sulle tasse per i controlli. Di conseguenza si dovrebbe reintrodurre il vecchio sistema del controllo gratuito: infatti, l’onere lavorativo reale causato dai controlli giustificherebbe soltanto tasse talmente basse che la loro riscossione implica più lavoro che introiti.

Per lʼemissione e la spedizione ai veterinari del passaporto per animali da compagnia, l’USAV fa pagare una tassa a copertura completa dei costi. Questa tassa corrisponderà allʼincirca allʼattuale prezzo del passaporto per animali da compagnia.

Art. 38 Entrata in vigore

La nuova ordinanza entra in vigore in contemporanea con il regolamento (UE) n. 576/201319 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201320. Visto che i controlli nell’ambito dell’importazione e del transito di animali da compagnia, secondo l’Allegato veterinario, vengono eseguiti congiuntamente agli Stati membri dell’UE, all’Islanda e alla Norvegia, un’entrata in vigore contemporanea è indispensabile.

ALLEGATO 1

L’allegato 1 elenca gli animali da compagnia e corrisponde del tutto all’allegato 2 OIAC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 576/201321.

ALLEGATO 2

L’allegato 2 è il «contenitore» preposto per le limitazioni dell’importazione e del transito emanate dall’USAV allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia (vedi note esplicative sull’articolo 5).

ALLEGATO 3

L’allegato 3 coincide con l’allegato 1 ed equivale all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201322.

19 Regolamento (UE) n. 576/2013 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 20 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 21 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 22 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.