Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Capitolo 7: Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33 Emissione e distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia

Il passaporto per animali da compagnia è un documento che deve essere rilasciato per singole specie di animali da compagnia ai fini dell’importazione o del transito in determinati Stati e attraverso essi. L’articolo 33 stabilisce che per l’emissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. Il passaporto svizzero per animali da compagnia sarà impostato in linea con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201314 della Commissione, allegato III parte 3 e 4. Per la sua emissione e distribuzione, l’USAV può fare ricorso a terzi.

Art. 34 Rilascio dei passaporti svizzeri per animali da compagnia

Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente dai veterinari attivi in Svizzera: soltanto loro possono immettervi i dati riguardanti l’animale e il suo detentore. Per contro, le indicazioni relative a eventuali vaccinazioni e titolazioni possono venire inserite anche all’estero. Ai veterinari attivi in Svizzera spetta l’obbligo di annotare nel passaporto la data dell’impianto, il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale, come pure il nominativo e le informazioni di contatto del detentore nonché il numero del passaporto per animali da compagnia. I dati devono essere conservati per tre anni e, su richiesta, vanno comunicati all’USAV e alle autorità cantonali d’esecuzione.

Capitolo 8: Informazione e formazione

Art. 35

Questa disposizione incarica l’USAV di provvedere a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo, e corrisponde all’articolo 19 OIAC. Inoltre, l’USAV dovrà pubblicare su Internet le condizioni d’importazione.

14 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.