Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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zera, sono stati fatti transitare attraverso uno Stato o un territorio in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa, a condizione che venga dimostrato che i requisiti stabiliti alle lettere a e b sono soddisfatti. Il transito attraverso questi Stati o territori in tali casi avviene in misura talmente controllata che una maggiore valutazione del rischio e, quindi, anche requisiti più severi per l’entrata in Svizzera non sembrano essere giustificati.
Sezione 3: Uccelli
Art. 16
Il capoverso 1 ricalca l’articolo 17 capoverso 1 OIAC e fa riferimento – per quanto riguarda le misure prima dell’importazione in relazione al certificato veterinario (come la vaccinazione, la quarantena e gli accertamenti diagnostici) – all’allegato 5, che contiene il rimando alla decisione 2007/25/CE9 e che coincide con l’allegato 3 numero 2.1 OIAC.
Capoverso 2 : conformemente alla decisione 2007/25/CE, l’importazione di uccelli da compagnia è soggetta a una complessa procedura di controllo a causa del potenziale rischio di propagazione dell’influenza aviaria. Infatti, in questo caso non è possibile affidare all’Amministrazione delle dogane l’esecuzione del controllo, perché quest’ultimo deve essere effettuato da parte di veterinari di frontiera formati ad hoc. Appositi posti d’ispezione veterinari di confine esistono unicamente negli aeroporti di Zurigo e Ginevra: di conseguenza, l’importazione diretta di questo tipo di animali provenienti da Paesi terzi è limitata ai due principali scali aerei svizzeri.
Capitolo 3: Disposizioni di transito e d’esportazione
Art. 17 Transito
Le condizioni di transito per gli animali da compagnia finora non erano mai state fissate espressamente. Alla luce del rischio di propagazione di epizoozie e del pericolo potenzialmente derivante per l’uomo e gli animali, per principio per il transito di animali da compagnia vanno poste le stesse condizioni valide per l’importazione. Si applicano quindi le condizioni generali d’importazione, come pure le condizioni specifiche d’importazione per le singole specie animali.
L’unica eccezione è rappresentata dal transito di animali da compagnia per via aerea diretta: in questo caso, infatti, il rischio di propagazione di un’epizoozia è considerato minimo e, di conseguenza, dovrebbero essere determinanti esclusivamente i requisiti imposti dal Paese di destinazione.
Art. 18 Esportazione
Le condizioni d’esportazione finora non erano ancora state disciplinate in maniera esplicita. Per le esportazioni verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano i medesimi requisiti dell’importazione (vedi Allegato veterinario): inoltre, si
9 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità.