Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 26 Importazione e transito via terra

L’articolo 26 stabilisce che al momento dell’importazione e del transito via terra di cani, gatti e furetti, il rispetto delle condizioni d’importazione e di transito viene verificato soltanto tramite controlli a campione.

Art. 27 Notifiche

L’Amministrazione delle dogane rileva regolarmente il numero dei controlli eseguiti al momento dell’importazione per via aerea diretta e il numero dei cani, gatti e furetti contestati durante tali controlli; questi dati vengono trasmessi regolarmente all’USAV.

Sezione 3: Controlli al momento dell’importazione e del transito di uccelli

Art. 28

Conformemente alla decisione 2007/25/CE11, al momento dell’importazione e del transito di uccelli è necessario eseguire un controllo veterinario di confine completo a causa del potenziale rischio di propagazione dell’influenza aviaria.

Sezione 4: Misure

Art. 29 Misure da parte dell’Amministrazione delle dogane

In questa disposizione è disciplinata la procedura per l’Amministrazione delle dogane in caso di accertamento di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito. Al momento dell’importazione o del transito di animali da compagnia provenienti da Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia, così come al momento dell’importazione o del transito via terra, l’Amministrazione delle dogane comunica all’autorità cantonale competente i casi di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito. Inoltre, una notifica all’autorità cantonale competente è parimenti prevista qualora gli animali da compagnia, in violazione delle prescrizioni della nuova ordinanza, non vengano importati o fatti transitare attraverso un aeroporto di cui all’articolo 4. Per quanto riguarda gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare per via aerea diretta attraverso gli aeroporti nazionali di cui all’articolo 4, la competenza spetta all’USAV (per il tramite del servizio veterinario di confine). In questo caso, la corrispondente notifica viene fatta al servizio veterinario di confine.

11 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità.