Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali

Questa disposizione stabilisce le restrizioni per quanto riguarda i posti d’ispezione frontalieri per gli animali da compagnia che vengono importati da Paesi terzi per via aerea diretta. La norma coincide con l’articolo 7 capoverso 1 OIAC. L’importazione è limitata a determinati aeroporti dove l’USAV ha istituito un posto d’ispezione veterinario di confine (ovvero il «servizio veterinario di confine»), grazie al quale può effettuare un controllo più approfondito su alcune specie di animali da compagnia.

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia

In base all’Allegato veterinario CH-UE, la Svizzera è tenuta, da un lato, ad adottare contemporaneamente le misure di protezione emanate dall’UE in caso di pericolo acuto di propagazione di epizoozie provenienti da Paesi terzi all’UE. D’altro lato, però, può anche prevedere specifiche limitazioni per l’importazione o il transito, se da parte dell’UE sono state introdotte contro singoli Stati membri dell’UE restrizioni per l’esportazione. Inoltre, conformemente all’articolo 20 dell’Allegato veterinario la Svizzera può anche adottare misure per l’importazione o il transito che vanno ben oltre le prescrizioni contenute negli atti normativi e le misure di protezione dell’UE. In virtù dell’articolo 24 capoverso 3 della legge sulle epizoozie, questo tipo di limitazioni per l’importazione o il transito possono essere emanate dall’USAV. Nell’allegato 2 sono elencate simili misure emanate dall’USAV, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 LFE, per evitare la propagazione di un’epizoozia. Questi tipi di limitazione all’importazione, al transito e all’esportazione in futuro non devono più essere promulgati in ordinanze separate dell’USAV bensì, nella misura in cui sono coinvolti gli animali da compagnia, vanno elencati nell’allegato 2 di questa ordinanza: l’obiettivo principale consiste nel garantire la rintracciabilità della cronologia anche nella RS.

Sezione 2: Cani, gatti e furetti

Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia

Nell’articolo 6 viene effettuata una suddivisione in grandi linee degli Stati e dei territori in base al loro differente rischio per quanto riguarda la rabbia. Questa differenziazione coincide con quella contenuta nell’articolo 1 OIAC. Nell’allegato 3 figura invece l’elenco dettagliato con la suddivisione degli Stati e dei territori in linea con il diritto UE. Alla lettera b, conformemente alle disposizioni dell’UE, è inoltre aggiunta una precisazione in merito al passaporto per animali da compagnia.