Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Art. 11 Vaccinazione antirabbica
Questa disposizione contiene i requisiti per la vaccinazione antirabbica e coincide in ampia misura con l’articolo 12 OIAC. Tuttavia, d’ora in poi secondo il capoverso 4 una vaccinazione primaria viene riconosciuta unicamente se è stata somministrata all’animale a partire da un’età di 12 settimane. Finora, invece, le vaccinazioni primarie venivano considerate valide se erano state eseguite semplicemente seguendo le raccomandazioni del fabbricante. In singoli casi, in tali raccomandazioni la vaccinazione primaria è consigliata già a un’età inferiore alle 12 settimane; nella pratica, però, si è constatato che gli animali su cui la vaccinazione veniva eseguita prima delle 12 settimane di età, spesso non risultavano sufficientemente protetti contro la rabbia a causa degli anticorpi materni ancora presenti nel loro corpo. Inserendo nella disposizione la prescrizione dell’età minima per la vaccinazione primaria (alla stregua tra l’altro di quanto stabilito nel relativo atto normativo dell’UE) si riprende un requisito già vigente in passato in Svizzera. I requisiti tecnici per il vaccino sono sanciti nell’allegato 4.
Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utiliz-
zano il passaporto per animali da compagnia
Il capoverso 1 regolamenta che cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a e b devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia; la norma corrisponde all’articolo 14 capoverso 1 OIAC.
Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di vaccinazione antirabbica e coincide con l’articolo 14 OIAC. Secondo il capoverso 3, d’ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sottoposti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il periodo d’attesa di 21 giorni. Nell’articolo 14 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previsto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età inferiore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un’ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel soddisfare gli ulteriori requisiti di cui al capoverso 3 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l’articolo 14 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è comunque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltanto una dichiarazione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia. Inoltre è nuova anche la possibilità che l’USAV, in casi motivati e su richiesta, può autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad es. per gli animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che per motivi medici non possono essere vaccinati (capoverso 4).