Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 36 Aggiornamento di singoli allegati
Tutti i dettagli tecnici che sono contenuti negli allegati 1, 3, 4 e 5 possono essere adattati dall’USAV, in conformità con gli atti normativi dell’UE.
Art. 37 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
(Allegato 6)
Abrogazione: L’OIAC sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
Modifiche:
1. Ordinanza del 23 aprile 200815 sulla protezione degli animali:
Per motivi legati al benessere degli animali, non è consentito importare e fare transitare cuccioli di cane di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.
2. Ordinanza del 26 agosto 200916 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen:
Adattamento del rimando all’OIAC.
3. Ordinanza del 18 aprile 200717 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi:
Adattamento del rimando all’OIAC.
4. Ordinanza sulle tasse dell’USAV del 30 ottobre 198518:
Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2, all’articolo 12 capoverso 4 e all’articolo 14 capoverso 4 viene riscossa da parte dell’USAV una tassa a copertura completa dei costi (40.- franchi).
Per contro, si è rinunciato a riscuotere una tassa per il controllo (86.- franchi) eseguito dall’Amministrazione delle dogane. In conformità con l’OITE finora – a seguito dell’aggiunta nell’Allegato veterinario dell’ambito degli animali da compagnia – in analogia con il diritto europeo veniva riscossa, per ogni controllo eseguito, una tassa per il controllo veterinario di confine (86.- franchi). Questo importo è tuttavia orientato piuttosto al controllo degli invii commerciali di merci, che in media causano un onere
15 RS 455.1 16 RS 631.062 17 RS 916.443.12 18 RS 916.472