Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 7 Numero massimo

Per l’importazione di cani, gatti e furetti si applica, anche per gli animali provenienti dagli Stati membri dell’UE (come pure dall’Islanda e dalla Norvegia), lo stesso numero massimo ammesso di animali al seguito che è stabilito nell’articolo 3 per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi. Le condizioni per le eccezioni si applicano per analogia; non è però richiesta alcuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione

L’articolo 8 regolamenta l’identificazione tramite microchip e coincide completamente con l’articolo 8 OIAC. Per i requisiti tecnici si rimanda all’allegato 4. L’obbligo per il proprietario di notificare entro dieci giorni i cani importati per la registrazione presso l’ufficio determinato in base al domicilio del detentore degli animali, in futuro sarà regolamentato nell’ordinanza sulle epizoozie.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

L’articolo 9 sono definiti i requisiti per il passaporto per animali da compagnia; la disposizione ricalca sostanzialmente l’articolo 9 OIAC. Per i requisiti dettagliati si rimanda all’allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20137. Questo articolo prevede inoltre una disposizione transitoria: i passaporti rilasciati precedentemente al 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati emessi.

Art. 10 Certificato veterinario

L’articolo 10 stabilisce i requisiti per il certificato veterinario e coincide, in ampie parti, con l’articolo 10 OIAC. Anche qui si rimanda ai requisiti dettagliati nell’allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20138. Nel capoverso 2 lettera b viene copiata la stessa esatta formulazione («visto») contenuta nell’atto normativo dell’UE, onde evitare discrepanze nell’interpretazione; materialmente non vi è comunque nessuna modifica.

7 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 8 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.