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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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4 Gli attestati sono rilasciati l’ultima volta per il 2020.

5 Le imprese presentano all’UFAM un rapporto di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all’articolo 72.

6 Le disposizioni sulla convalida (art. 6), sul rapporto di monitoraggio verificato (art. 9) e sulle modifiche essenziali (art. 11) si applicano per analogia.

Art. 12 cpv. 1bis e 4

1bis Gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte nell’anno, purché non siano stati versati aiuti finanziari o fondi ottenuti dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge del 26 giugno 19983 sull’energia.

4 Gli articoli 6 e 9 non sono applicabili.

Art. 13 Gestione e transazione degli attestati

1 Gli attestati sono rilasciati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (Registro dello scambio di quote di emissioni).

2 In una banca dati tenuta dall’UFAM sono gestiti i seguenti dati e documenti:

a. nomi, cognomi e informazioni di contatto del richiedente, dell’organismo di convalida, dell’organismo di controllo e del titolare degli attestati;

b. il numero di attestati rilasciati;

c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e

d. le descrizioni dei progetti e le descrizioni dei programmi, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica.

3 Il titolare di un attestato può, su richiesta, accedere ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b riguardanti il suo attestato. L’accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere concesso se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.

Art. 25 cpv. 1bis e 2

1bis Per un’automobile che dispone di un’approvazione del tipo, ma che prima della prima immatricolazione è equipaggiata con un motore alimentato con un altro carburante e che nel rapporto di perizia dispone di un'apposita indicazione del numero dell’approvazione del tipo (art. 75 OAC4), sono riconosciute le prove sulle emissioni di CO2 di cui al capoverso 1 lettere b, c e d.

2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna prova di cui al capoverso 1 o 1bis, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 4.

3 RS 730.0

4 RS 741.51