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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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b. con l’attività di cui all’allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle sue emissioni di gas serra; e

c. in uno dei due anni precedenti ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq.

2 L’entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilito mediante un obiettivo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti.

3 Diverse imprese che adempiono ciascuna i presupposti di cui al capoverso 1, possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra. Sono considerate un’impresa. Devono designare un rappresentante.

Art. 69 cpv. 1, 2bis e 3 lett. b

1 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda.

2bis La proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata assieme a un’organizzazione privata incaricata dall’UFAM di cui all’articolo 130 capoverso 6.

3 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori indicazioni riguardanti in particolare:

b. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;

Art. 72 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

1 L’impresa presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazione private incaricate di cui all’articolo 130 capoverso 6 o all’articolo 17 capoverso 1 lettera g della legge sull’energia. Queste inoltrano il rapporto di monitoraggio all’UFAM. Il rapporto di monitoraggio contiene:

2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

Art. 75 cpv. 2 lett. c

2 Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso 1 computabili:

c. per un’impresa il cui obiettivo di emissione o obiettivo basato su provvedimenti è adeguato: in funzione dell’adeguamento aumenta o diminuisce, con il volume di certificati di riduzione delle emissioni computabili che è pari al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in quel periodo .