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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine
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Art. 135 lett. dbis
Il DATEC adegua:
dbisl’allegato 9 numero 2: se muta la Decisione 2010/2/UE;
Art. 139 cpv. 5
5 I certificati di riduzione delle emissioni del periodo 2008–2012 non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 31 marzo 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4. Dopo di che verranno cancellati definitivamente dall’UFAM.
Titolo prima dell’art. 147
Sezione 2a: Disposizioni transitorie della modifica del ...
Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera L’UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato dopo il 1° gennaio 2013.
Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere
iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni
1 Al più tardi entro il 31 marzo 2015, i certificati di riduzione delle emissioni già iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 3 devono:
a. essere trasferiti in un Registro dello scambio di quote di emissioni di un’altra dell’Allegato B del Protocollo di Kyoto; oppure
b. essere annullati volontariamente in conformità con le norme del Protocollo di Kyoto;
2 I certificati di riduzione delle emissioni già iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 3, che scadono già prima del 31 marzo 2015, devono essere sostituiti in conformità con le norme del Protocollo di Kyoto dal medesimo numero di certificati di riduzione delle emissioni computabili secondo l’articolo 4.
3 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
II
Gli allegati 3, 7, 8 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.