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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine
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III
L’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario Se sono necessarie conoscenze speciali, l’emolumento ordinario può essere aumentato a complessivi 240 franchi l’ora al massimo.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
…2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova