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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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III

L’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario Se sono necessarie conoscenze speciali, l’emolumento ordinario può essere aumentato a complessivi 240 franchi l’ora al massimo.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

…2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova