Progetto

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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2 L’UFAM può chiedere informazioni supplementari al richiedente se queste informazioni gli sono utili per valutare la domanda.

Art. 8 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma

1 L’UFAM decide in base alla domanda se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

2 La decisione è valida per sette anni dalla realizzazione del progetto o del programma (periodo di accreditamento).

3 Per quanto concerne i programmi, i nuovi piani che adempiono i requisiti di cui all’articolo 5, possono in ogni momento essere inclusi nel programma durante il periodo di accreditamento.

Art. 8a Proroga del periodo di accreditamento

1 Il periodo di accreditamento è prorogato di volta in volta di tre anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e all’UFAM è presentata una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di accreditamento.

2 L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui all’articolo 5.

Art. 9 Rapporto di monitoraggio

1 Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio.

2 A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto.

3 Per i progetti, l’organismo di convalida esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all’articolo 5.

4 Per i programmi, l’organismo di convalida esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Detto organismo può limitare l’esame a singoli piani rappresentativi. Esso esamina inoltre se i piani che sono stati inclusi nel programma dopo la decisione sulla sua idoneità adempiono i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 3 e lettera c.

5 Il primo rapporto di monitoraggio, verificato, deve essere presentato all’UFAM sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. Nel contempo, all’UFAM va indicato il conto per gestori o personale per il quale vanno rilasciati gli attestati. I rapporti seguenti devono essere presentati almeno ogni tre anni.