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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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3 Se a un’impresa SSQE tenuta a partecipare al SSQE è rifiutata l’apertura di un conto, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46. Il blocco del conto dura fino a che vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell’apertura del conto.

Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

1 Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

2 Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide solamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

3 I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

a. le riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (lCER);

b. le riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER);

c. i certificati che sono realizzati mediante la cattura di CO2 e il sequestro geologico del CO2 (CCS).

4 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d’impegno 2013–2020.

Art. 61 Transazioni

1 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

2 I titolari di una procura sul conto e i titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

3 Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e

b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

4 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati sono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

5 La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 62 Tenuta del Registro

1 L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza ogni transazione e offerta d’asta.