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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine
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3 Se a un’impresa SSQE tenuta a partecipare al SSQE è rifiutata l’apertura di un conto, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46. Il blocco del conto dura fino a che vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell’apertura del conto.
Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni
1 Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
2 Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide solamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
3 I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:
a. le riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (lCER);
b. le riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER);
c. i certificati che sono realizzati mediante la cattura di CO2 e il sequestro geologico del CO2 (CCS).
4 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d’impegno 2013–2020.
Art. 61 Transazioni
1 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.
2 I titolari di una procura sul conto e i titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.
3 Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:
a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.
4 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati sono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.
5 La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.
Art. 62 Tenuta del Registro
1 L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza ogni transazione e offerta d’asta.