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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine
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b. l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti non sarebbe economicamente sostenibile; e
c. è disposta ad acquistare diritti di emissione dell’UE per un volume pari ai certificati di riduzione delle emissioni richiesti in via supplementare.
2 I diritti di emissione dell’UE acquistati ai sensi del capoverso 1 lettera c vanno trasferiti annualmente su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (Registro dell’Unione).
3 La domanda deve essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno per il quale è fatto valere il caso di rigore. L’UFAM decide annualmente sul volume dei certificati di riduzione delle emissioni computabili in via supplementare.
4 L’UFAM ritrasferisce all’impresa i diritti di emissione europei trasferiti dall’impresa SSQE di cui al capoverso 2 se entro il 31 dicembre 2020 non entra in vigore alcun accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo.
5 Ritrasferisce all’impresa SSQE i certificati di riduzione delle emissioni assegnati in via supplementare secondo il capoverso 3 se entro il 31 dicembre 2020 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo. I diritti di emissione europei di cui al capoverso 3 sono computati all’adempimento dell’obbligo.
Art. 57 Principio
1 Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
2 Le imprese con impegno di riduzione secondo il capitolo 5, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili secondo il capitolo 6 e gli importatori e i costruttori di carburanti fossili secondo il capitolo 7 che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto per gestori o un conto personale.
3 Tutte le altre imprese e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto personale.
4 Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l’articolo 5, per riduzioni supplementari volontarie di emissioni di CO2 secondo l’articolo 11a o per riduzioni supplementari delle emissioni secondo l’articolo 12 può farseli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o personale di un terzo.
Art. 58 cpv. 1, 2, 5 e 6
1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–3 devono presentare una domanda di apertura del conto all’UFAM.
2 La domanda deve contenere: