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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine

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a. una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta una riduzione considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione;

b. l’attività dell’impresa è interrotta; oppure

c. l’esercizio di parti essenziali degli impianti fissi è ridotto almeno del 50 per cento.

2 La nuova assegnazione ha luogo dall’inizio dell’anno successivo.

3 Un’impresa SSQE può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo se, in ragione di un cambiamento duraturo secondo il capoverso 1, non soddisfa più i presupposti per partecipare al SSQE.

Art. 49a Aumento dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è aumentata se una modifica materiale in almeno un impianto fisso o un’aggiunta di un nuovo impianto fisso comporta un aumento considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione.

2 La nuova assegnazione ha luogo con l’avvio dell’esercizio normale.

3 Nell’aggiunta di un nuovo impianto fisso mediante il quale un nuovo elemento di assegnazione diventa determinante, nel periodo tra la messa in esercizio fisica e l’avvio dell’esercizio normale, le sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi.

4 Se, dopo una chiusura parziale secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c, l’esercizio di impianti fissi riprende a pieno regime, l’assegnazione a titolo gratuito è adeguata di conseguenza dall’anno successivo.

Art. 52 cpv. 1 lett. b e d, 2 e 4

1 L’impresa presenta annualmente all’UFAM un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il rapporto contiene:

b. indicazioni sull’evoluzione delle quantità di produzione;

d. indicazioni su eventuali modifiche delle capacità installate.

2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

4 Può chiedere in ogni momento che un organismo da esso ammesso verifichi il rapporto di monitoraggio.

Art. 55a Caso di rigore

1 L’UFAM può, su richiesta, aumentare il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare secondo l’articolo 48, se quest’ultima prova che:

a. non è in grado di adempiere il proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 55 senza l’aumento;