Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine

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2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rinvia all’articolo 61a capoverso 2 Cost. quale principale base costituzionale della presente legge. L’articolo 61a Cost., la prima delle disposizioni costituzionali sulla formazione, sancisce la responsabilità congiunta della Confederazione e dei Cantoni per quanto riguarda lo spazio formativo svizzero (cpv. 1). Per assumere questo compito i due attori devono coordinare i propri sforzi mediante organi comuni e altre misure (cpv. 2). L’articolo 61a Cost. non conferisce alla Confederazione alcuna competenza materiale di tipo normativo e decisionale oltre a quelle che le spettano già in virtù di altre disposizioni costituzionali.

La convenzione sulla collaborazione conclusa in base alla LCSFS è una misura secondo l’articolo 61a capoverso 2 Cost., con cui la Confederazione e i Cantoni intendono assumere la loro responsabilità congiunta per quanto riguarda lo spazio formativo svizzero. Allo stesso tempo la LCSFS costituisce la base legale per la gestione di organi comuni secondo l’articolo 61a capoverso 2 Cost.

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

Art 1 cpv. 1

Come indicato nel capitolo 1.2, la collaborazione e il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni previsti all’articolo 61a capoverso 2 Cost. sono già stati concretizzati dalla Confederazione in diversi atti normativi (ad es. LFPr, LPSU, LFCo e ordinanza e regolamento concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ORM/RRM). Questi ultimi non sono toccati dalla LCSFS. Tra la Confederazione e i Cantoni esistono anche altre forme di collaborazione e coordinamento conformi alla stessa norma costituzionale e fondate su vari atti normativi. L’avamprogetto di legge prevede la possibilità per la Confederazione di disciplinare in modo uniforme queste forme di collaborazione e coordinamento in una convenzione con i Cantoni. La collaborazione nel settore della formazione e il coordinamento si svolgono sempre nel rispetto delle competenze costituzionali di Confederazione e Cantoni per quanto riguarda lo spazio formativo svizzero. I due attori continueranno a decidere le misure e gli obiettivi di politica della formazione nel quadro delle attuali competenze.

Art 1 cpv. 2

La collaborazione e il coordinamento tra Confederazione e Cantoni ai sensi della LCSFS servono a realizzare due obiettivi di portata generale che sono descritti qui di seguito.

Art 1 cpv. 2 lett. a

Conformemente all’articolo 61a capoverso 1 Cost. la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle loro rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. La collaborazione e il coordinamento previsti dalla LCSFS si basano su questa disposizione. In tale contesto assume una particolare importanza la garanzia della qualità al passaggio tra un livello e l’altro del sistema educativo.

Art 1 cpv. 2 lett. b